Crisi da sovraindebitamento: procedure per la composizione

Si trova in crisi da sovraindebitamento chi, nonostante gli sforzi, non riesce più a sostenere i propri impegni economici e rimborsare finanziamenti o debiti. Tale situazione può derivare, per esempio, da diversi acquisti rateizzati o da un imprevisto dovuto a questioni di mercato, di lavoro, familiari o di salute.
I soggetti sovra-indebitati che non possono utilizzare le procedure concorsuali, possono provare a risolvere la crisi da sovra-indebitamento e cercare di ottenere l’esdebitazione. Con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi (OCC), il Tribunale valuta meritevolezza, fattibilità e convenienza della domanda.
Le procedure disciplinate dalla legge in esame sono: l’accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore, e la liquidazione del patrimonio del debitore. Uno dei vantaggi di questo strumento, è la velocità della procedura.
Crisi da sovraindebitamento: l’organismo per la composizione della crisi (OCC) e la nomina del gestore
L’organismo a cui rivolgersi per avviare la procedura di esdebitazione è l’organismo per la composizione della crisi, (OCC), un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore può rivolgersi.
L’istituzione ha il compito di:
- fornire informazioni sul sovraindebitamento;
- valutare le richieste di chi vuole attivare la procedura;
- nominare i gestori della crisi.
Solo gli enti pubblici iscritti all'appositoregistro possono fornire il servizio e possono farlo solo nel proprio territorio di competenza.
Il Gestore della crisi, professionista che seguirà la composizione della crisi, viene definito dal Decreto Ministeriale 202/2014 come:
“la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore”.
È importante sottolineare che, come indicato dall’art. 11 del DM 202/2014, il Gestore della crisi ha l’obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza che verrà portata a conoscenza del Tribunale, contestualmente al deposito della proposta elaborata ai sensi della L. 3/2012.
In particolare, il Gestore della crisi è considerato indipendente quando:
- non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza;
- possiede i requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile;
- non ha prestato, negli ultimi 5 anni, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.
Crisi da sovraindebitamento: chi può avviare la procedura di esdebitazione
Innanzitutto, va sottolineato che solo il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento può prendere l'iniziativa di attivare la procedura. I creditori non possono prendere l'iniziativa al posto del debitore.
Possono effettuare l’istanza di avvio della procedura:
- consumatori;
- imprenditori agricoli;
- start up innovative;
- fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);
- imprenditori sotto soglia art 1 LF (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di
- imprenditori sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila);
- imprenditore cessati;
- socio illimitatamente responsabile;
- professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
- società professionali ex L. 183/2011;
- associazioni professionali o studi professionali associati;
- società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
- enti privati non commerciali.
Non possono avviare la procedura:
- l'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
- chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
- chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
- chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.
Crisi da sovraindebitamento: come funziona la procedura di composizione della crisi
Una volta ricevute le domande di avvio del procedimento e valutato il rispetto dei presupposti normativi, l’OCC nomina il gestore della crisi. Il professionista nominato esaminerà la documentazione prodotta e assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti.
Il Debitore, sotto il controllo del Tribunale, può alternativamente:
- formulare una proposta di accordo con i Creditori: viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito;
- proporre un piano di ristrutturazione dei debiti: funziona come l'accordo, ma non è necessario il parere favorevole dei creditori. Inoltre, è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso e può essere richiesto solo se il debitore riveste la qualifica di Consumatore;
- chiedere la liquidazione del patrimonio: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
Per avviare una delle tre procedure previste occorre presentare un’istanza utilizzando l’apposito modulo e allegando:
- marca da bollo da € 16,00;
- copia di un documento d’identità;
- attestazione di versamento di euro 200,00 oltre iva, tramite bonifico bancario (Codice Iban: IT14 I0760102800000000351502, specificando la causale: "OCC”, beneficiario Camera di Commercio di Firenze) quale acconto forfetario sui costi della procedura;
- l’impegno a fornire nel corso della procedura tutta la documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale (la legge prevede sanzioni penali per la rappresentazione di una situazione patrimoniale ed economica non corrispondente al vero).
Va sottolineato che il debitore può rivolgersi esclusivamente ad Organismi aventi sede nel Circondario del Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore stesso e, in mancanza, può rivolgersi al giudice per la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi.
Il compenso all’OCC è stabilito in base ai parametri inseriti nel documento “Criteri per la determinazione dei compensi”. Il Gestore incaricato dall’Organismo deve fornire, non appena in possesso di tutti i dati forniti dal Debitore, un preventivo di massima, approvato dal Referente dell’Organismo, del costo del procedimento.
Fonti normative
Art. 11 del DM 202/2014
Art. 2399 del codice civile
L. 3/2012